Statuto

STATUTO

Allegato “A” al verbale in data 20 gennaio 2011.

STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 – È costituita l’Associazione “ISTITUTO ITALIANO PER IL DIRITTO DELLE COSTRUZIONI E DEGLI APPALTI (Italian Society for Construction Law)” in breve “ISCL”.

Art. 2 – L’associazione ha sede in Milano, Via Chiossetto n.8.

Art. 3 – L”ISTITUTO ITALIANO PER IL DIRITTO DELLE COSTRUZIONI E DEGLI APPALTI (Italian Society for Construction Law)” in breve “ISCL”, non ha fini di lucro ed ha per scopo:

Possono essere promosse iniziative congiunte con altri enti pubblici o privati o associazioni, italiani od esteri, aventi scopi analoghi o affini.

L“ISTITUTO ITALIANO PER IL DIRITTO DELLE COSTRUZIONI E DEGLI APPALTI (Italian Society for Construction Law)“ in breve “ISCL”, è un’associazione apartitica e rispetta ogni ideale etico-religioso.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4 – Il patrimonio è costituito:

Le entrate del1’Associazione sono costituite:

Art. 5 – L’esercizio finanziario deve coincidere con l’anno solare.
Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato entro la fine di marzo.
Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approve, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell‘associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di GNLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attivita istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 – Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Tutti gli associati hanno uguali diritti ed ‘uguali obblighi nei confronti dell‘associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verra determinata dal Consiglio con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successive.
L‘ammissione all’associazione non puo essere effettuata per un periodo temporaneo.
Tuttavia e in facolta di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione.
Le quote sono intrasferibili.

Art. 7 – La qualita di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosita o indegnita: la morosita verra dichiarata dal Consiglio: l’indegnita verra sancita dall’Assemblea degli associati.

CATEGORIE DI ASSOCIATI
Art. 8 – Sono istituite due categorie di associati:

Le quote annuali associative verranno fissate dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9 – Sono organi dell‘Associazione:

AMMINISTRAZIONE
Art. 10 – L‘Associazione e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 11 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l’Assemblea degli associati.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 12 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dalla persona designata dall’adunanza.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 14 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE
Art. 15 – L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede dell’Associazione.

Art. 16 – L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 17 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 19 – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dell’art. 21 C.C.

PROBIVIRI
Art. 20 – Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri nominati dall’Assemblea, in occasione della prima Assemblea.
I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Al Collegio dei Probiviri è altresì attribuita la verifica della legalità dell’operato degli organi dell’Associazione.

SCIOGLIMENTO
Art. 21 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2l Cod. Civ. dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deliberera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

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